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SILENZI URBANI

SILENZI URBANI

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Cos'è l' esplorazione urbana

 

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ESPLORARE

Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avrete fatto, che per quelle che avrete fatto. Quindi levate l’ancora, allontanatevi dal porto sicuro, prendete i venti con le vostre vele. Esplorate, sognate, scoprite!

(Mark Twain)

 

L’avventura permette che vi accada l’inaspettato. L’esplorazione è sperimentare ciò che non avete mai provato prima.
(Richard Aldington)

ESPLORARE: v. tr. [dal lat. explorare - exploratio, voce di origine incerta] (io esplòro, ecc.). – 1. Cercare di scoprire, di conoscere quanto è sconosciuto o nascosto o quanto altri cerca di tenere celato, servendosi dei mezzi opportuni: e. le posizioni dell’esercito avversario; e. le mosse del nemico; fig., investigare, indagare: e. l’animo, le intenzioni di una persona, l’opinione della

gente. 2.Esaminare attentamente un luogo, perlustrarlo, percorrerlo, per conoscerne esattamente l’aspetto, o per scoprire ciò che vi può essere nascosto: e. una grotta, il bosco; e. il terreno, anche fig. (cfr. tastare il terreno, che nel sign. fig. è più com.); e. il cielo, e. il mare col binocolo; e. una miniera, saggiare il terreno per scoprire la vena; in partic., percorrere un paese ignoto o poco noto, per conoscerne e descriverne l’aspetto: e. le regioni tropicali dell’Africa.

L'impulso esplorativo esiste da quando esiste l’uomo, lo ha spronato per cercare risorse , luoghi e forse avventure. L'umanità ha mappato così tanto del mondo in cui viviamo che è rimasto molto poco da esplorare, di nuovo, sul nostro territorio...ma forse non è proprio così vero.

Non ci si potrebbe aspettare che un adulto si chieda cosa nascondano le porte chiuse di edifici abbandonati, i cunicoli, i tunnel metropolitani o i tetti di edifici urbani. Forse, nonostante la loro posizione sociale che li lega ad un mondo adulto, non hanno "superato" la "fase infantile" , ma questo li rende liberi di permettere al proprio senso di meraviglia, curiosità, avventura ed immaginazione di godere appieno in queste avventure.

Ma al di là  dell’aspetto avventuroso, l’esplorazione urbana pone l’attenzione su un grande aspetto della società ; un patrimonio inestimabile di edifici, strutture e luoghi che il più delle volte entrano nel nostro campo visivo solo marginalmente,come detto prima, senza che ci si fermi a pensare alla storia che si cela dietro di essi.

L’esplorazione urbana ha molti nomi – Urban exploration, Urbex, UE, Infiltration, Reality Hacking, Haikyo, Rurex - che molto spesso indicano l' introdursi in strutture costruite dall’uomo, sia abbandonate che in uso. La vera essenza dell’urbex è la pura esplorazione, incoraggia le persone a creare le proprie avventure, come quando si era bambini, invece di "viverne" già preconfezionate da libri o film.

Naturalmente non è un'attività "nata" di recente, ma la sua diffusione mediatica e quindi la crescita di "notorietà" è dovuta all'avvento di Internet e dei vari social media, che con essi ha portato una nuova cultura dell' UE fatta di "gerarchie", regole, definizioni, nuove mode e tanti tipi di comportamenti, alcune volte, non graditi. 

Di contro, internet, viene in aiuto a chi fa esplorazione con Forum e Gruppi che in alcuni casi "facilitano " la ricerca di nuovi luoghi da esplorare grazie allo scambio di indicazioni topografiche, non contando poi due preziosi strumenti che sono; Google maps e Google street view.

Perchè, nella maggior parte dei casi, l'esplorazione parte da una minuziosa ricerca sia dei luoghi che della loro storia.

 

E' LEGALE? www.brocardi.it

                                                                               

Ovviamente la risposta è no! Facendo urbex entriamo in luoghi vietati, violiamo la proprietà privata. Il tutto poi si complica se ci infiltriamo senza permesso all’interno di edifici militari, amministrativi o posti sotto sequestro giudiziario.

 

art. 614 Codice penale

Codice penale_LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita (1) di chi ha il diritto di escluderlo (2), ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615(3).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone (5), ovvero se il colpevole è palesemente armato.
 

Note

  • La dottrina appare divisa in merito al c.d. dissenso presunto che inerisce ai casi in cui un soggetto si introduca o si trattenga nell'altrui dimora per un fine illecito con il consenso del titolare dello ius excludendi, ignaro di tale fine. Sebbene alcuni autori ne attribuiscono rilevanza, la dottrina maggioritaria ritiene che la norma in esame possa configurarsi solo in presenza di un dissenso reale, sia esso espresso o tacito.

  • Lo ius excludendi ovvero il diritto di escludere altri dalla propria abitazione o dimora etc. spetta al soggetto che legittimamente ed attualmente vi abiti o vi dimori, quindi in misura uguale tanto al marito quanto alla moglie, con la conseguenza che il dissenso dell'uno è in grado di neutralizzare il consenso dell'altro, mentre spetta al legale rappresentante nel caso delle persone giuridiche, o in sua vece dai funzionari, dagli impiegati e dal personale incaricato della sorveglianza.

  • Il trattamento sanzionatorio è stato modificato dall’art. 3, comma 24, della l. 15 luglio 2009, n. 94

  • Il trattenersi esclude che lo ius excludendi possa essere espresso tacitamente, quindi richiede un pregresso ingresso legittimo, diversamente infatti si applicherebbe la fattispecie di cui al comma primo.

  • L'aggravante in esame richiede che tra la violenza e la violazione di domicilio intercorra un nesso di mezzo a fine, per cui se si tratta di un mero rapporto di occasionalità, in quanto la condotta di ingresso e permenanenza è finalizzata a compiere un altro reato, dovrà identificarsi un concorso del reato in esame con altre figure criminose, nonchè l'aggravante comune ex art. 61, n. 2.

 

Elemento logico della legge

La ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la propria vita privata.

Spiegazione dell'art. 614 Codice penale

La norma è posta a tutela della pace e della libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale. Viene dunque tutelato il rapporto persona-ambiente, ossia l'esplicarsi della persona in una sfera spaziale che ne renda possibile la piena realizzazione.

Soggetto passivo del reato può essere qualsiasi persona titolare dello jus exludendi, in forza di qualsiasi legittimo titolo di godimento o situazione di fatto protetta dall'ordinamento giuridico.
In caso di più conviventi, è necessario il consenso di tutti, motivo per il quale si ritiene sussistente il reato nei confronti dell'amante di uno dei due coniugi che si introduca nell'abitazione contro il dissenso (implicito) dell'altro coniuge.
La condotta penalmente rilevante consiste alternativamente nella introduzione nell'abitazione altrui, in altro luogo di privata dimora o nella appartenenze di essa, oppure nel trattenimento nei predetti luoghi in seguito alla manifestazione contraria del titolare dello jus excludendi.
La volontà di escludere il soggetto agente può essere manifestata espressamente in ordine ad entrambe le condotte e, solamente per quanto riguarda l'introduzione, anche tacitamente.
La figura del dissenso presunto è infatti ammessa allorquando l'introduzione nel domicilio altrui, a prescindere dalle ipotesi di clandestinità e violenza, avvenga per un fine illecito, essendo in tal caso presumibile il dissenso.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si ritiene sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di introdursi o trattenersi nei luoghi di privata dimora contro la volontà del titolare dello jus exlcudendi.
Il reato in esame viene assorbito nel caso di furto in abitazione ex art. 624 bis, quando l'agente si introduce nell'abitazione altrui al fine di commettere un furto.

art. 633 Codice penale

Codice penale_LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque(1) invade [637arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati (2) , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112 n. 1, 585 2] (3).

Note

  • Si tratta di un reato comune, che dunque può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del conduttore o altro soggetto che abbia il possesso dell'immobile, in quanto tale fattispecie richiede che l'agente non abbia il possesso o la disponibilità del bene.

  •  L'invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.

  •  Il secondo comma configura un'aggravante che si pone in termini di specialità con quella prevista dall'art. 112, n. 1.

 

Elemento logico della legge

La disposizione in esame è atta a tutelare l'inviolabilità e l'integrità della proprietà immobiliare, specificatamente intesa come diritto d'uso e godimento di tali beni.

 

Spiegazione dell'art. 633 Codice penale

La norma in esame è posta a tutela dell'inviolabilità della proprietà altrui.
Il delitto può essere commesso da chiunque, anche dal proprietario stesso, in pendenza di un rapporto di locazione.

L'elemento materiale non è l'occupazione, ma l'invasione del terreno o dell'edificio, ovvero l'introduzione arbitraria nel terreno alrtui, e se è esatto sostenere che la permanenza non deve essere momentanea, non è necessario che essa si protragga per lungo tempo, purchè sia rivolta all'occupazione o abbia come scopo altre utilità.
La nozione di invasione non si riferisce ad un aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente.
La condotta non è scriminata ex articolo 54, qualora lo stato di necessità non metta seriamente in pericolo la vita o altro diritto fondamentale dell'occupante abusivo. La mera esigenza abitativa non è pertanto causa di esclusione della punibilità.

Il concetto di profitto deve essere ristretto concettualmente alla sfera di vantaggi economici che il soggetto può trarne e non in un generico fine. In tal senso la sola consapevolezza dell’illegittima invasione di altrui bene non vale di per se ad integrare il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’articolo 633 del C.p in quanto deve essere finalizzato dalla volontà di occupare o trarne un profitto o utilità economica diretta o anche indiretta.

art. 637 Codice penale

Codice penale_LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque senza necessità entra [633(1) nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo (2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotrè euro.

Note

  • La mancanza della necessità sottolinea l'arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un'obiettiva giustificazione.

  • Viene considerato integrato il reato in esame qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili.

  • Il querelante ha tempo 90 giorni per sporgere querela nei confronti di chi ha commesso il reato.

 

Elemento logico della legge

La disposizione in esame è diretta a tutelare il bene del patrimonio immobiliare da indebite interferenze.

 

Spiegazione dell'art. 637 Codice penale

La norma in esame tutela non solo il diritto di proprietà altrui, ma anche il possesso, e il delitto può essere quindi commesso anche dal proprietario sul proprio fondo, qualora, esso sia dato in detenzione ad altri.

Viene punita l'introduzione non giustificata in un fondo altrui, quando esso appaia visibilmente recintato o delimitato.
Per “stabile riparo” deve intendersi qualsiasi mezzo atto ad ostacolare l'ingresso in un fondo ed a manifestare, quindi, la volontà del proprietario o del possessore di vietare l'ingresso. Non occorre che l'ingresso nel fondo sia reso impossibile, essendo sufficiente che esso non possa effettuarsi senza un qualche sforzo.

 

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

 

Da quanto emerge dagli articoli di cui sopra, l’attività che chiamiamo Urbex, ovvero esplorare e, anche se non indispensabile per la definizione del termine, fotografare o filmare edifici o luoghi abbandonati,  si sviluppa al limite della legalità.

Basta veramente poco per sforare nell’illegale ma, rispettando un insieme di regole morali ben allineate alle leggi in vigore, è possibile rimanere quasi sempre tutelati.

Tali regole hanno dato vita al motto di chi Esplora... anche se non tutti lo seguono:

"Non prendete nulla se non le immagini, non lasciare nulla se non le impronte."

Per chi non lo voglia prendere come mantra o  stile di esplorazione lo consideri, di fatto,  un vero e utile promemoria per non trovarsi in guai peggiori se scoperto in una proprietà altrui.

Un suggerimento che si desume da questa frase è quello di non portarsi via alcun "oggetto ricordo" dai luoghi visitati...anche dove la tentazione potrebbe essere forte. Indipendentemente dall' ammontare e dalla natura di ciò che si potrebbe sottrarre, infatti, sono considerati a tutti gli effetti oggetti di proprietà altrui rubati. Si sarebbe automaticamente considerati  ladri in piena regola. Spostare o manipolare oggetti o ninnoli, piccoli oggetti di uso domestico o ornamentale, cianfrusaglie varie, magari per dare il giusto look alle proprie foto, basta, se pizzicato,  per essere accusato di tentato furto. Art. 624 C.P. con possibili aggravanti Art. 625 C.P. [...]

Sia per una questione di sicurezza personale sia per in parte tutelarsi da situazioni  appena descritte, assicurarsi che l’edificio o il luogo abbandonato che si va ad esplorare sia disabitato e in stato di abbandono. Vetri rotti, vegetazione "troppo rigogliosa", intonaci sgretolati, porte e finestre sfondate o  spalancate, muri in evidente stato di degrado, tetti sfondati sono tutti ottimi indizi che confermano lo stato di abbandono. 

Inoltre verificare lo stato di conservazione delle strutture ti aiuta a prevenire eventuali incidenti.

Vedere un solaio, un muro o una scala palesemente instabili e in evidente stato di degrado dovrebbe far pensare che, forse, sarebbe meglio non entrare o, comunque, usare la massima cautela nel farlo. Non camminare in centro alle scale, non attraversare stanze passando nel mezzo , non appoggiarsi di peso su corrimano o ringhiere, sono piccoli accorgimenti da adottare dove la struttura presenti chiari segni di deterioramento.

 

Recinzioni mancanti, porte spalancate o  del tutto assenti, brecce nei muri e varchi che consentono facile passaggio sono tutti ottimi punti di accesso per chi vuole fare Esplorazione.

MA...PROBLEMA!

Tale scenario verrà tragicamente stravolto se solo si proverà ad aprire una sola porta chiusa. Per non parlare di scavalcare i muri, cancelli, reti o tentare di forzare lucchetti, tali azioni andrebbero a peggiorare le tue condizioni legali.

Una sola ed isolata azione atta a manifestare un tentativo di intrusione, con la forza, in una proprietà privata , come aprire porte, portoni o finestre sbarrate ,forzare lucchetti, scavalcare muri e manomettere recinzioni e quant'altro implichi una manomissione, costituisce violazione di domicilio privato. Si può facilmente incappare in una accusa di “effrazione con scasso” ed è sufficiente per trasformare un’inoffensiva e innocente attività di esplorazione urbana in una denuncia dagli esiti poco piacevoli.

Per fare le cose bene fino in fondo, prima di procedere all'esplorazione, sarebbe utile un giro di perlustrazione tutt'intorno al luogo da visitare  in cerca di cartelli che ti raccomandano di stare alla larga da quella proprietà. Cartelli di proprietà privata, divieti d’accesso, " attenzione strutture pericolanti" e quant'altro possa indicare un espressa volontà del proprietario ad evitare l'accesso. 

Se tali cartelli risultassero rovinati dal tempo e dalle intemperie , o se non ne trovassero affatto, sarebbe un discreta opportunità per  essere dispensati dal seguire le indicazioni su di essi riportate.

Si potrà, quindi, entrare senza troppo badare a cartelli illeggibili, ma sempre facendo attenzione ai consigli appena visti e a quelli che seguiranno.

Entrare in luoghi ed edifici abbandonati comporta vari rischi, compresa la possibilità di incontrare personaggi che potrebbero abitare o utilizzare, saltuariamente o stabilmente, il luogo visitato. Malviventi, senza tetto o clandestini, ladri di rame o balordi. Di qui potrebbe sorgere il bisogno, per propria tranquillità, di portare degli oggetti ad uso difensivo ma, come visto nell'ultima parte dell' art 614, si evince di non portare nessun tipo di oggetto che possa essere definito in qualche forma “arma” o “arma bianca”. L’essere sorpresi con tali oggetti non aiuterebbe in caso di  accuse nei vostri confronti, anzi, le aggraverebbe.

Nessun "accessorio" può essere considerato accettabile all'infuori di un cavalletto per la  reflex. 

Se si è deciso di proseguire l'esplorazione, bisogna essere decisi e veloci e non temporeggiare davanti all'entrata del sito dismesso per non attirare troppo l’attenzione. Cosa più importante di tutte è quella di mantenere sempre e comunque un profilo basso, facendo meno rumore possibile e, una volta all'interno, evitare di passare incautamente o sostare davanti a porte o finestre che si affaccino verso edifici abitati o strade trafficate.

Se si viene sorpresi in un luogo abbandonato, è consigliabile non scappare ed essere collaborativi con le autorità o  con i proprietari/guardiani, perchè  cercare di scappare nella speranza di farla franca non è  sempre un’idea astuta come può sembrare anzi,  potrebbe aggravare la scomoda posizione venutasi a creare. Mostrarsi sempre collaborativi, assecondare le loro richieste, comunicare le proprie intenzioni per far capire che non siete ne un ladro e nemmeno un pericoloso criminale ma solo  un amante della fotografia e dell'esplorazione. Nel 90% dei casi può servire a stare tranquilli e non avere problemi.

La situazione diventa più incerta se le forze dell'ordine decidono di segnalare la vostra presenza al proprietario, perché questo potrebbe avere la volontà  di volervi eventualmente, anche in un secondo tempo, denunciare (art. 637c.p.).

A questo punto, anche se “suona male”, sconsiglio vivamente di esplorare luoghi abbandonati e se proprio non se ne può fare a meno, la cosa migliore è  quella di avvisare le autorità competenti ( lo so, lo so, ma passatemela...), nel caso di edifici comunali/statali; o i proprietari, custodi o guardiani per ottenere il permesso di entrare in quelli privati. Anche se nessuno si prenderà la responsabilità di darvi il permesso ad entrare in un posto pericolante, un tentativo lo si può fare.

Esistono associazioni che operano nell’ambito della riqualificazione e recupero di importanti luoghi di interesse storico, perlopiù hanno sede nel territorio dove è situato l'immobile, per cui ci si può rivolgere a loro per visite, più o meno, guidate.

Da Associazioni che millantano di introdursi legalmente in luoghi pericolosi o fatiscenti perchè in possesso di permessi dei proprietari e, magari, vantano di essere coperti da una polizza assicurativa, io, me ne terrei a distanza. Chi è entrato all’Alumetal di Rovereto, ad esempio, non era in possesso dei permessi millantati ( prima di scrivere ho interpellato Trentino Sviluppo, proprietaria del ex sito industriale...)

 

 

VESTIARIO

Premetto che tutti sono liberi di vestirsi a loro piacimento, questa non vuol essere una "guida definitiva"come tanti scrivono sui propri siti (nemmeno fossero i Guru dell'Urbex...), ma per alcuni luoghi sarebbe opportuno adottare un vestiario adatto. Lamiere taglienti, vetri rotti e chiodi arrugginiti possono facilmente bucare le suole delle scarpe da ginnastica, campi o giardini incolti, rovi, ramaglie o vegetazione molto rigogliosa, potrebbero graffiare o ferire parti scoperte come braccia e gambe.

Per mia esperienza trovo molto comodo e pratico un mix di abbigliamento da lavoro e militare, dato che risulta molto robusto  all’usura e agli strappi, perfetto per la protezione contro graffi e lavabile ad alte temperature per igienizzarlo.

Indumenti monouso,dopo l'esplorazione, vanno sempre riposti in sacchetti e smaltiti secondo le normative vigenti e non abbandonati in l

CALZATURE:

A mio avviso ci sono due tipi di calzature che ci permettono di stare  tranquilli e di non correre troppi rischi nei luoghi che esploriamo; le scarpe da trekking o, ancora meglio, un paio di scarpe antinfortunistiche, da me preferite per la presenza, nella suola, di una lamina antiperforazione ed essendo, generalmente, antiscivolo e impermeabili. 

Di fatto, le antinfortunistiche, sono ideali per affrontare in tutta sicurezza l’esplorazione urbana e, sul mercato, sono presenti svariati modelli in grado di soddisfare qualsiasi gusto pur mantenendo alta la sicurezza. Il peso? Non dobbiamo fare i 100mt...

PANTALONI:

Ci sono molte tipologie di pantaloni adatti a fare esplorazione, e la scelta di questo capo è sempre molto soggettiva.

Le caratteristiche che dovrebbero avere sono:

Robustezza; in quanto può capitare di trovarsi in mezzo a dei rovi o filo spinato e altre amenità quindi, il tessuto, deve essere abbastanza spesso o a trama fitta in modo da non danneggiarsi e al contempo difenderci da punture e graffi. Stessa cosa vale se dobbiamo arrampicarci su muretti o cancelli più o meno arrugginiti, deve essere resistente alle abrasioni e non lacerarsi facilmente.

Vestibilità; dobbiamo essere liberi in ogni tipo di movimento. Un pantalone troppo attillato rischierebbe di limitarci nei movimenti o strapparsi se portato al limite, troppo largo rischierebbe di impigliarsi nei momenti meno opportuni.

Colore; sicuramente non colori sgargianti, dobbiamo pur sempre non dare nell'occhio... Qui sono perfetti i pantaloni militari, quelli  classici verde militare, sabbia o mimetici,  Altrimenti scegliere, comunque, dei colori scuri.

Accessori; molto comodi sono i modelli con tasche ampie, per avere sempre a portata di mano guanti, mascherina o oggetti che utilizziamo non di frequente. Ho trovato molto utili, presenti sia su pantaloni militari che da lavoro, gli alloggiamenti per eventuali ginocchiere.

VESTI:

altro capo d'abbigliamento dove ci si può sbizzarrire nella scelta e dove le caratteristiche di robustezza, vestibilità e colore  sono pressochè identiche a quelle descritte per i pantaloni.

La scelta varia a seconda della stagione, resta il fatto che devono essere comodi, leggeri e coprire anche d'estate le braccia. D'inverno è molto comodo l'abbigliamento tecnico da montagna o come ho potuto provare di persona,  quello per motociclisti.

Dotazioni più o meno indispensabili 

GUANTI:

Il guanto è molto più di un semplice oggetto, è uno strumento indispensabile per mantenere le mani sicure da "cose" che potrebbero ferirle. Agenti esterni di qualsiasi natura: materiale organico, oggetti taglienti, vernici, solventi e molti altri come ad esempio contaminazioni batteriche, sono spesso sottovalutate. E’ proprio per questo che vanno utilizzati guanti di buona qualità,  sicurezza e comfort. Un paio di resistenti, tipo militare per i momenti dove le mani inevitabilmente toccano superfici particolari e, quando si è all'interno, in lattice per agevolare la manipolazione della macchina fotografica pur mantenendo un buon grado di sicurezza.

COPRICAPO:

per stare tranquilli, sopratutto dove il sito non è propriamente sicuro a livello strutturale, sarebbe buona norma usare un caschetto. Utile anche in tunnel e luoghi dove l'altezza è scarsa e si rischiano zuccate.

MASCHERINA: https://www.seton.it/dpi-protezione-respiratoria.html

I luoghi che si esplorano sono spesso pieni di materiali tossici, come l’amianto presente ancora in molte fabbriche o muffe non proprio salubri. La mascherina, base, adatta per questi luoghi è codificata con la sigla FFP3 (Filtering Face Piece ). Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono protezione da un possibile inquinamento dell'aria, dove sono presenti particelle con dimensioni fino a 0,6 μm, sono inoltre in grado di filtrare particelle tossiche, cancerogene e radioattive. 

Questo modello è monouso, ma ne esistono vari con filtri intercambiabili e di più lunga durata. Da tener presente che sulla confezione è presente una data di scadenza.

TUTA MONOUSO:

per luoghi particolarmente sporchi o con presenza di materiali tossici, tipo le ex basi militari o fabbriche, consiglio di portarsi una tuta monouso. Molto leggera e poco ingombrante, può essere indossata al bisogno. Anche qui, come per le mascherine, esistono vari tipi di protezione.

Di seguito, una panoramica sui codici normativi:

Norme relative all'abbigliamento monouso

 

EN 943 Tipo 1A, 1B, 1C, 2 protezione contro le sostanze chimiche liquide e gassose

EN 14605 Tipo 3, 4 protezione contro le sostanze chimiche liquide

EN 13982-1/04 tipo 5 protezione contro le polveri

EN 13034/05 tipo 6 protezione dalle piccole proiezioni di liquidi chimici

EN 1149-1/95 indumenti con proprietà di resistività superficiale (dissipazione cariche elettrostatiche)

EN 14126/03 protezione da agenti infettivi

EN 1073-2/03 protezione da particelle radioattive

 

Norme relative all'abbigliamento tecnico

 

EN 1486/96 tipo 3 protezione dal calore e dal rischio di incendio per pompieri

EN 531/97 indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore e alla fiamma

EN 1149-3/04 indumenti con proprietà di dissipazione cariche elettrostatiche

EN 1149-1/95 indumenti con proprietà di resistività superficiale (dissipazione cariche elettrostatiche)

EN 469/07 indumenti di protezione per vigili del fuoco

EN 470-1/96 indumenti per operazioni di saldatura

EN 13034/05 tipo 6 protezione dalle piccole proiezioni di liquidi chimici

 

Norme relative all'abbigliamento invernale

 

EN 340 requisiti generali per taglie ed ergonomia

EN 343/03 protezione da intemperie

EN 471 abbigliamento di segnalazione ad alta visibilità

TORCIA: 

o meglio le torce, sempre più di una in quanto se si rimane senza  batteria, magari in una galleria nel buio più pesto, non è certo una bella esperienza. 

Ve ne sono di varie tipologie, con fasci di luce più o meno profondi e con temperatura di luce anche regolabili.

Alcuni esempi:

  • frontale: lascia libertà di movimento alle mani, molti modelli hanno un fascio luminoso regolabile Magnet USB Armytek Wizard Pro v3 XHP50 . Volendo spender poco;  Nitecore I2, 2 batterie Eagletac da 2500 mA e la Wizard

  • da guanto: utile per controllare le impostazioni della fotocamera 

  • a clip: comoda perchè la si può applicare ovunque ed in molti casi orientare, magari verso il basso per vedere dove si mettono i piedi.

  • illuminatori:

CARICATORE ESTERNO PORTATILE meglio conosciuto come POWER BANK :

assieme a delle batterie di riserva, una power bank con un elevata capacità (almeno 5200mAh), in certi casi risulta molto utile. Sia per ricaricare il cellulare,  per eventuali torce con attacco usb o da usare come batteria per gli illuminatori.

Esistono in commercio delle power bank resistenti ad urti, polvere ed umidità, sicuramente da preferire a quelle meno protette.

Il loro peso si aggira sui 200g e più, per maggiori potenze, ma in esplorazioni notturne o in luoghi bui, possono far la differenza tra il trovarsi bloccati e tirarsi fuori da una situazione difficile.

Il resto seguirà a breve, abbiate pazienza!

 

VESTIARIO
LEGALITA'
art. 614
art. 633
art. 637
CONSIGLI
DOTAZIONI
PROTEZIONI
EQUIPAGGIAMENTO
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